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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Domande generali sull’ambito di applicazione

Risposta: Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti. (Fonte MinAmb)


Question: How does the Seveso-III-Directive relate to ILO Convention No. 174, especially concerning pipelines and nuclear installations?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.

Risposta: No. L’ambito di applicazione della direttiva Seveso III non include la sicurezza aerea. Poiché gli aeromobili sono solo temporaneamente a terra, il contenuto dei loro serbatoi non deve essere preso in considerazione per stabilire se l’aeroporto sia soggetto alle prescrizioni della direttiva Seveso III. Questo non significa che gli aeroporti siano esclusi dall’applicazione della direttiva. Infatti è necessario tenere conto dei quantitativi di sostanze pericolose (incluso il cherosene) presenti nei serbatoi o nella rete di distribuzione dell’aeroporto. (Fonte MinAmb)

 


Question: Should the content of the fuel tanks of aircraft currently on the ground be taken into account when assessing whether the Seveso-III-Directive applies to a given airport?

Answer: No. The scope of the Seveso-III-Directive does not include aviation safety. As the aircrafts are on-ground only for a limited time, the content of their fuel tanks should not be taken into account for deciding whether the airport establishment is covered by the Seveso-III-Directive. This does not mean that airports are generally excluded from the scope of the Directive. Quantities of dangerous substances (including kerosene) in storage facilities or in the distribution network at airports should still be taken into account.

Concluded at: CCA-18

Esclusioni

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Definizioni

Question: Would two areas under the control of the same operator and separated only by a road be considered as one establishment?

Answer: Two areas under the control of the same operator where dangerous substances are produced, used, handled or stored are to be considered as one establishment, in particular for the purpose of calculating the thresholds, even if a road separates both areas.

It follows from the definition of “installation” that warehouses or similar structures would also be part of the installation and thus of the establishment. Such warehouses are frequently situated at a certain distance from the other parts of the installation/establishment, often separated from these by a (private) road. The fact that it would be a public (and not a private) road which runs through the area where several installations of a same establishment are situated, should not allow to circumvent the rules for calculating the thresholds, since it would be contrary to the spirit and the objectives of the Directive, which is to prevent accidents resulting from the accumulated presence of dangerous substances present in one or more installations of an establishment, whether or not these installations are separated from each other by a private or public road.

Question: Does this notion aim to cover establishments where dangerous substances may be generated as a result of loss of control of the processes in quantities exceeding the qualifying thresholds in Annex I, even if such establishment would not normally fall under the scope of the Seveso Directive, for reason of the actual or anticipated presence of dangerous substances in quantities above the qualifying thresholds?

Answer: The definition in Article 3(11) refers to:

(1)    the actual presence of dangerous substances in the establishment,
(2)    the anticipated presence of dangerous substances in the establishment,
(3)    the dangerous substances which it is reasonable to foresee that may be generated during loss of control of the process, including storage activities, in any installation within the establishment.

The reference in (3) to “any installation within an establishment” cannot be understood as meaning to restrict the scope of this third scenario to only those substances that could be created as a result of loss of control in installations already covered by the Seveso Directive for reason of the actual or anticipated presence of (other) dangerous substances.
The notions “presence of dangerous substances”, “installations” and “establishments” are interlinked and used in a circular way. No conclusions shall be drawn from these cross-references.

The Seveso Directive underlines the need to ensure that appropriate precautionary action is taken to ensure a high level of protection throughout the Union for citizens, communities and the environment (recital (2) of the Directive). Such high level of protection can only be achieved if the necessary prevention and control measures are taken in all establishments where dangerous substances could be present in quantities above the thresholds.

Therefore, if it is reasonable to believe that, in case of an incident, dangerous substances could be created in quantities exceeding the qualifying thresholds, then the operator of the establishment where non-Seveso substances are present or where Seveso-substances are present but below the qualifying quantities, should notify its activities as if it were a Seveso establishment.

Sostanze pericolose

Contesto: La definizione di sostanza pericolosa secondo l’articolo 3, comma 10 della direttiva include “le sostanze pericolose sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi”. Un’azienda sostiene che i solventi coinvolti in un processo chimico sarebbero esclusi perché non rientrano in questa lista.

Risposta: Sì. I solventi rientrano nella direttiva Seveso III. La definizione “le sostanze pericolose sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi” va inteso come una lista onnicomprensiva di sostanze chimiche presenti in uno stabilimento. Questo intento è espresso più chiaramente al punto 12 nella premessa della direttiva Seveso III, come è riportato di seguito: “Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all’autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali.”

Nota: Possono verificarsi dei casi in cui, sebbene possa esistere una motivazione teorica che suggerisca che materiali o sostanze rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, è chiaro che essi non sono soggetti ad essa. Per esempio, l’amianto usato nei materiali da costruzione per la costruzione di edifici. (Fonte MinAmb)


Question: Are solvents covered by the Seveso-III-Directive?

Background: The definition for dangerous substance given in Article 3(10) of the
Directive includes “…. and present as a raw material, product, by-product, residue or intermediate…” A company claims that solvents involved in a chemical process would be excluded because they were not covered by the above list.

Answer: Yes. Solvents are covered by the Seveso-III-Directive. The text “….raw material, product, by-product, residue or intermediate, etc.” is intended as a comprehensive list covering all cases of chemicals present at an establishment. This intent is made more clear in recital (12) of the Seveso-III- Directive, as given below: ”(…) Where dangerous substances are present in establishments above certain quantities the operator should provide the competent authority with sufficient information to enable it to identify the establishment, the dangerous substances present and the potential dangers (…)”.

Note: There may be some cases which, although there could be a theoretical argument to suggest that they could fit within the scope of the Seveso-III-Directive, are clearly not intended to be covered e.g. asbestos used in building materials for the construction of buildings.

Esempio: Un edificio o un vagone ferroviario nei quali l’amianto era usato come materiale da costruzione (per esempio, pannelli di amianto).

Risposta: No, l’amianto non ha una classificazione contemplata nell’allegato I della direttiva Seveso III. La definizione condivisa di “sostanze pericolose” prevede che ci possano essere casi non contemplati, sebbene possa esistere una motivazione teorica per suggerire che materiali o sostanze rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, è chiaro come essi siano soggetti ad essa, per esempio l’amianto usato nei materiali per la costruzione di edifici.
La demolizione di un edificio non è normalmente considerata un’attività assoggettabile alla direttiva, nè la demolizione dei vagoni ferroviari contenenti amianto. Allo stesso modo le attività di rimozione dell’amianto utilizzato negli edifici o nei mezzi di trasporto non si considerano assoggettabili alla direttiva.
Tuttavia un sito la cui attività è la demolizione dei vagoni contenenti materiali tossici potrebbe esserlo; in generale questi materiali dovrebbero essere trattati come rifiuti. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to the demolition of a building or means of transport containing asbestos?

Example: A building or a railway carriage in which asbestos was used as construction material (e.g. asbestos board).

Answer: No. Asbestos typically has no classification that would be covered by Annex I to the Seveso-III-Directive.
The agreed interpretation of “dangerous substances” notes that there may be some cases which, although there could be a theoretical argument to suggest that they could fit within the scope of the Directive, are clearly not intended to be covered.
e.g. asbestos used in building materials for the construction of buildings.
A building in demolition would not normally come under the Seveso-III-Directive, nor would a railway carriage in demolition. Similarly, the removal of asbestos board used in buildings or means of transport is not within the scope of the Seveso-III-Directive.
However, a site whose activity was the demolition of railway carriages containing toxic materials could do so; in general the materials concerned would be treated in the same way as waste.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Primo invio della notifica

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DLgs. 334/99, il MATTM ha emanato nel 2014 due decreti direttoriali riguardanti l’individuazione dell’area di Taranto e dell’area di Brindisi quali “aree nelle quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti soggetti al DLgs. 334/99 e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi”.

Risposta: Alla luce dell’abrogazione della precedente disciplina disposta dal DLgs. 105/2015, i decreti emanati dal MATTM sulla base del DLgs. 334/99 con il mutamento del quadro normativo vanno rivisti e sostituiti con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Question: Does the internal emergency plan have to be updated each time the operator changes subcontractor?
How to interpret “long-term relevant subcontracted personnel”?

Answer: The Directive provides that the internal emergency plan shall be reviewed and, where necessary, updated at suitable intervals of no longer than three years. This review shall take into account changes occurring in the establishment concerned or within the emergency services concerned, new technical knowledge, and knowledge concerning the response to major accidents.

The obligation to consult the personnel working inside the establishment and the long-term relevant subcontracted personnel would apply not only to the first drawing up of the internal emergency plan, but also to all subsequent reviews and/or updates, since their input may be valuable also for the update or review. The long-term relevant subcontracted personnel should be the subcontracted personnel from which one can expect such valuable input for the internal emergency plan. Short-term sub-contractors whose activities have no impact whatsoever on the safety of the establishment should not be included in the consultation exercise. It would be for the operator to judge on a case-by-case basis the need for consulting the subcontracted personnel, taking into account their potential impact on safety aspects and possible input to the internal emergency plan.

Furthermore, if a change in sub-contractor would have an impact on the content and therefore proper functioning of the internal emergency plan (for instance in terms of responsible persons for setting the emergency procedures in motion or for coordinating the on-site mitigating action or for liaising with the authority responsible for the external emergency plan), or if the change of sub-contractor would have an impact on the conditions or events which could be significant in bringing about a major accident, this should trigger a necessary review of the internal emergency plan, irrespective of the “normal” three-year interval, and the newly sub-contracted personnel would have to be consulted on the review.

NdR: l’Allegato IV(2)(d) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 4 parte 1 lettera g) D.Lgs. 105/15

Risposta: In queste disposizioni si possono includere gli accordi per la fornitura di esperti o la fornitura di attrezzature specifiche per il controllo dei rilasci, antidoti, indumenti protettivi, ecc (Fonte MinAmb)


Question: What is meant by Annex IV(2)(d): Arrangements for providing assistance with on-site mitigatory action?

Answer: This could include arrangements for the provision of expertise or the supply of specific equipment to control releases, antidotes, protective clothing, etc.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: l’art. 13(2)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 22 comma 2 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Gli edifici e le aree destinate al pubblico utilizzo sono edifici oppure aree pubbliche e private, in cui ci si può aspettare ragionevolmente che la popolazione sarà presente in modo non stanziale (supermercati, edifici di pubblico servizio, parchi divertimento, stadi sportivi o importanti snodi di interscambio) e/o in cui potrebbe essere difficile in caso di emergenza organizzare le persone presenti (per esempio, scuole, ospedali, asili e case per anziani). Anche gli edifici destinati a uffici sono inclusi con l’eccezione di quelli che ricevono visitatori solo occasionalmente (per esempio partner in affari) e dove i visitatori vanno considerati sotto la supervisione della persona visitata, nel senso che questa persona può indicare loro un comportamento corretto in caso di allarme. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 13(2)(a), what are “buildings and areas of public use“? Is it possible to indicate threshold values?

Answer: “Buildings and areas of public use” are public or private buildings or areas, where it can be reasonably anticipated that the public will be present on a non-permanent basis (e.g. supermarkets, public service buildings, amusement parks, sport stadiums or important transport interchanges) and/or where it may be difficult to organise people in the event of an emergency (e.g. schools, hospitals, kindergarten and houses for the elderly). Administrative buildings are also included, with the exception of those that only receive visitors on occasion (e.g. business partners), and where the visitors are then considered to be under the supervision of the person being visited, in the sense that this person can direct them in the correct behaviour in the case of an alert.

Concluded at: CCA-25

NdR: l’art. 13(2)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 22 comma 2 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: La classificazione come “principale via di trasporto” dipende dalla situazione specifica perché la distribuzione della densità del traffico può variare molto. Le vie di trasporto con frequenze di traffico al di sotto dei seguenti valori non possono essere considerate principali vie di trasporto:

  • strade con transito inferiore a 10.000 veicoli al giorno;
  • ferrovie con transito inferiore a 50 treni passeggeri al giorno.

Le principali vie di trasporto con frequenze di traffico superiori ai seguenti valori possono essere considerate in ogni caso come principali vie di trasporto:

  • autostrade (con limite di velocità superiore a 100 km/h) con transito superiore a 200.000 veicoli al giorno o a 7.000 veicoli nell’ora di punta);
  • altre strade (con limite di velocità inferiore o uguale a 100 km/h) con transito superiore a più di 100.000 veicoli al giorno o più di 4.000 veicoli nell’ora di punta;
  • linee ferroviarie con transito superiore ai 250 convogli al giorno o ai 60 convogli nell’ora di punta (considerando entrambe le direzioni).

Gli aeroporti dovrebbero essere valutati caso per caso. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 13(2)(a), what are “major transport routes”?

Answer: The classification as a “major route” depends on the individual situation because the distribution of traffic density may vary widely. Transport routes with traffic frequencies below the following values may not be considered as major transport routes:

  • roads with less than 10 000 passenger vehicles per 24 hours
  • railroads with less than 50 passenger trains per 24 hours.

Transport routes with traffic frequencies above the following values shall in any case be considered as major transport routes:

  • motorways (speed limit > 100 km/h) with more than 200 000 vehicles per 24 hours or 7000 vehicles per peak hour
  • other roads (speed limit ≤ 100 km/h) with more than 100 000 vehicles per hour or more than 4000 vehicles per peak hour
  • railroads with more than 250 trains per 24 hours or more than 60 trains per peak hour (both directions together)

Airports would have to be assessed individually. Concluded at: CCA-15

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

NdR: l’art. 19 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 28 comma 8 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le circostanze che giustificano il divieto di esercizio, piuttosto che altre sanzioni, sono essenzialmente una questione da valutare per gli Stati Membri, alla luce delle loro procedure. La frase della direttiva Seveso III va interpretata come “deve vietare” rispetto a carenze gravi (per esempio per non aver attuato le azioni necessarie specificate nel rapporto ispettivo), ma va interpretata come “può vietare” se il gestore non ha trasmesso la notifica, i rapporti o le altre informazioni richieste da questa direttiva nell’arco di un determinato periodo. Nel secondo caso, l’obiettivo è quello di permettere agli Stati Membri di mettere in atto una serie di misure ritenute utili per uniformarsi, ma al contempo mantenere la possibilità di divieto per i casi di palese disprezzo degli obblighi di trasmissione della notifica, rapporti o altre informazioni previste dalla direttiva Seveso III. (Fonte MinAmb)


Question: Under what circumstances should a prohibition of use be issued and what is meant by “seriously deficient”? In particular, would a prohibition of use be appropriate if the failure is a matter of form (e.g. untimely or incomplete notification) rather than strictly a matter of safety?

Answer: The circumstances justifying prohibition of use, rather than other sanctions, are essentially a matter for Member States’ judgement, in the light of their individual procedures. The text of the Seveso-III-Directive states ‘SHALL prohibit’ with respect to serious deficiencies (e.g. failure to take necessary actions specified in the inspection report), but ‘MAY prohibit’ if the operator has not submitted the notification, reports or other information required by this Directive within the specified period. In the second case, the intent is to allow Member States to use a range of measures as appropriate to ensure compliance, but to retain the possibility of prohibition for cases of blatant disregard of the obligations to submit notification, reports, or other information under the Seveso-III-Directive.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Argomenti trasversali

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Modalità di presentazione del RdS

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

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