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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Domande generali sull’ambito di applicazione

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Esclusioni

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Definizioni

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Sostanze pericolose

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Primo invio della notifica

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Argomenti trasversali

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Modalità di presentazione del RdS

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

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