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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Domande generali sull’ambito di applicazione

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Esclusioni

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Definizioni

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Sostanze pericolose

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Primo invio della notifica

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Argomenti trasversali

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

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Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Modalità di presentazione del RdS

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

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