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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Domande generali sull’ambito di applicazione

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Esclusioni

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Definizioni

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Sostanze pericolose

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Primo invio della notifica

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Argomenti trasversali

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Modalità di presentazione del RdS

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

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