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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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FAQ MINAMBIENTE

Quesiti e risposte condivise tra le autorità competenti ed altri soggetti partecipanti al Coordinamento circa l’applicazione del D.lgs. 105 del 2015.

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Esclusioni

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Primo invio della notifica

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza. Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DLgs. 334/99, il MATTM ha emanato nel 2014 due decreti direttoriali riguardanti l’individuazione dell’area di Taranto e dell’area di Brindisi quali “aree nelle quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti soggetti al DLgs. 334/99 e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi”.

Risposta: Alla luce dell’abrogazione della precedente disciplina disposta dal DLgs. 105/2015, i decreti emanati dal MATTM sulla base del DLgs. 334/99 con il mutamento del quadro normativo vanno rivisti e sostituiti con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: L’allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L’allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell’allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”. Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva. L’allegato H reca, tra l’altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall’allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un’ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un’ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell’art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15

Modalità di presentazione del RdS

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

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