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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Domande generali sull’ambito di applicazione

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Esclusioni

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Definizioni

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Sostanze pericolose

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Primo invio della notifica

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Argomenti trasversali

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Modalità di presentazione del RdS

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

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