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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Domande generali sull’ambito di applicazione

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Esclusioni

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Definizioni

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Sostanze pericolose

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Primo invio della notifica

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Argomenti trasversali

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

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Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Modalità di presentazione del RdS

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

SINDAR S.r.l. – corso Ettore Archinti 35, 26900 Lodi LO – tel 0371549200, fax 0371549201, sindar@tst-sindar.cloud – P.IVA e C.F. 12608410150 – Note legali

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