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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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FAQ MINAMBIENTE

Quesiti e risposte condivise tra le autorità competenti ed altri soggetti partecipanti al Coordinamento circa l’applicazione del D.lgs. 105 del 2015.

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Esclusioni

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Primo invio della notifica

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15

Modalità di presentazione del RdS

NdR: l’Allegato II Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 2 D.Lgs. 105/15

Risposta Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un approccio piuttosto che l’altro. (Fonte MinAmb)


Question: Annex II, 4(a) states that a safety report should include a “…description of the major-accident scenarios and their probability or the conditions under which they occur…”. Does this mean that a company can choose whether or not to indicate the probabilities of the scenarios?

Answer: This provision was intended to cover in a flexible way the varying national approaches to the presentation of major-accident scenarios. In the absence of more specific national legislation, the Seveso-III-Directive itself does not mandate one approach in preference to the other.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?

Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.15 comma 6 lettera b stabilisce che: “Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016; All’art.15, comma 7, viene disposto che “Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

L’ allegato 2 e, in particolare, l’allegato C al DLgs. 105/2015, pur all’interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I”, ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.
Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6).
Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 ed il 1° giugno 2015) il rapporto va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (come stabilito dall’art.15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

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