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FAQ MINAMBIENTE

Quesiti e risposte condivise tra le autorità competenti ed altri soggetti partecipanti al Coordinamento circa l’applicazione del D.lgs. 105 del 2015.

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Esclusioni

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Primo invio della notifica

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15

Modalità di presentazione del RdS

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

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