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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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FAQ MINAMBIENTE

Quesiti e risposte condivise tra le autorità competenti ed altri soggetti partecipanti al Coordinamento circa l’applicazione del D.lgs. 105 del 2015.

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Esclusioni

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Primo invio della notifica

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15

Modalità di presentazione del RdS

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to substances which are labelledas toxic but not classified as toxic (e.g. carcinogens, mutagens, teratogens)?

Answer: No, it is the classification under CLP-Regulation (EC) No 1272/2008 (as last amended) which matters – unless of course the substances are named in Part 2 of Annex I.

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Are powders covered by the Seveso-III-Directive?

Answer: Annex I of the Seveso-III-Directive does not distinguish between physical characteristics of the substances covered except where clearly stated. Therefore, powders are covered by the Directive in so far as they are a powder of a named substance under Part 2 of Annex 1 or are classified according to the categories listed in Part 1 of Annex 1.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse. (Fonte MinAmb)


Question: If a named gaseous substance is kept as a liquid above its boiling point, which thresholds apply to it: those given in Annex I Part 2, or those of an extremely flammable liquid (Annex I Part 1 Cat. P5a)?

Answer: The thresholds to be used are those of Annex I Part 2. The substance is still the same substance, and Annex I states explicitly that the thresholds of Part 2 take precedence over those of Part 1. This does not apply however to the substances listed in Part 2 which include a reference to Note 21 to Annex I, for which the lowest qualifying quantities shall apply.

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: Does the Seveso-III-Directive apply to phosphorus?

Answer: Yes. White phosphorus is classified within the category H2 (Acute Toxic) in Part 1 of Annex I.

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)

Vedi anche: il quesito 009 – 13/16 – UE sui terreni contaminati


Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste?

Answer: Yes. Note 5 to Annex I of the Seveso-III-Directive makes reference to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085 and mentions waste explicitly.

Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under the CLP-Regulation, other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on contaminated soil in chapter 7.3.4

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.
Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

  1. non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
  2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
  3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR. (Fonte MinAmb)


Question: Should the explosive or pyrotechnic substances or mixtures contained in articles be treated as having the same classification as the article itself?

Answer: Yes. For substances, mixtures or articles classified under UN/ADR as HD1.1, 1.2,    1.3,  1.4,  1.5  and    1.6,   the answer is yes, provided that the substance/mixture remains packaged with the article in the same configuration as when the classification was made.
An explosive/pyrotechnic substance or mixture may have a different classification depending on whether it is:

  • not part of any article and therefore consists only of the pure substance or mixture
  • part of an individual pyrotechnic article
  • part of a package of such articles packaged in accordance with the applicable transport or storage norms (Note that there also may be different packaging arrangements for the same pyrotechnic article and their classifications may differ accordingly.)

Moreover, the article classification only applies to the explosive and pyrotechnic substance or mixture when it is part of that article. In particular, if the packaging has changed or been removed since the article was originally classified, the classification must be re-evaluated or re-tested under the new conditions.

The coverage under the Seveso-III-Directive is determined by the classification of the article that applies to the condition in which the article is normally held on site.  It should also be noted that only substances/mixtures belonging to articles
classified under UN/ADR as HD1.4 fall under category P1b of Annex I to the Seveso-III-Directive. This category does not cover substances or mixtures outside the UNADR classified packaging.

Concluded at: CCA-25

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
l’art. 7 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l’art. 10 Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 15 D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3. (Fonte MinAmb)


Question: For Annex I Part 2 substances which have no entry in column 2, does this mean that Articles 7 and 10 are applied only once the value in column 3 is reached, or are Articles 7 and 10 applicable as soon as there is any of the substance present?

Answer: The first interpretation is correct: Articles 7 and 10 apply together when the column 3 threshold is reached.

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare). (Fonte MinAmb)


Question: For entry 5&6: In the Notes 17 and 18, potassium nitrate is defined as “composite potassium-nitrate based fertilisers” without any further limits in terms of hazard potential or without referring to certain types of fertilisers defined in Regulation (EC) No 2003/20036. Does this mean that all composite potassium-nitrate based fertilisers come into the named group even if the fertiliser does not have any dangerous properties?

Answer: No. The named group only applies to those composite potassium-nitrate based fertilisers which have the same hazardous properties as pure potassium nitrate, regarding the physical conditions listed in notes 17 and 18
(prilled/granular or crystalline form).

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva. (Fonte MinAmb)


Question: In entry 11: Is nickel metal covered by “nickel compounds in inhalable powder form (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinickel disulphide, dinickel trioxide)”? Are the compounds named in brackets intended to be examples, or an exhaustive list?

Answer: Nickel metal is not covered. The list is exhaustive.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2). (Fonte MinAmb)


Question: Does entry 18 “liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas” cover town gas?

Answer: No. Unless it is liquefied, town gas should be treated as a flammable gas.

(Annex I Part 1 Category P2).

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze. (Fonte MinAmb)


Question: For entry 33: Does an establishment holding in total more than 2 tons of named carcinogens but less than 2 tons of each individual substance become an upper-tier establishment?

Answer: Yes. The named carcinogens are listed as one item in Annex I Part 2. Therefore, they should also be considered as one item.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell’Allegato 1, alla voce 33: “Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone“.

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della “sostanza pericolosa specificata”, presente in stabilimento, non supera la quantità limite di soglia di cui all’allegato 1 parte 2, si procede con l’applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell’Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l’idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) ed inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell’allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L’idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

  • Tossicità Acuta Categoria 3 Codice di indicazione di pericolo H331 cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1 Codice di indicazione di pericolo H400 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
  • Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1 Codice di indicazione di pericolo H410 cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:
L’idrazina idrata rientra nell’allegato 1 in quanto sostanza cancerogena rientrante nella voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell’allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l’uomo (categorie da H1 a H3), all’infiammabilità o rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l’ambiente acquatico (categorie E1 e E2). Si conclude che per l’idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l’ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l’ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e della Autorità Competente:
Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo della idrazina idrato al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute ed in quella per valutare i pericoli per l’ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con Il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:
Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l’interpretazione della Commissione europea, che nell’applicazione della regola della sommatoria debbono essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull’argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell’idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell’allegato 1 parte 2 entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore. (Fonte MinAmb)


Question: How should solutions of methanol be treated? Note 2 to Annex I states that “… mixtures shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties…”. Since methanol has different concentration limits for its different properties, (acutely toxic, chronically toxic, and flammable), it is not clear which concentration limit applies.

Answer: The concentration limit, which is used only when determining if the Seveso-III-Directive applies, is 10%, the lower of the toxic concentration limits in accordance with the CLP-Regulation5. This means that solutions of methanol continue to be treated as methanol when the methanol concentration is 10% or more

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2% …”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito. (Fonte MinAmb)


Question: Can the “2% rule” be applied to a substance in one location at an establishment when the same substance is present elsewhere at quantities greater than 2%?

Background: This question addresses the scope of the word ‘only’ in the note: “Dangerous substances present at an establishment only in quantities equal to or less than 2 %…”

Answer: Yes. The word ‘only’ is intended to refer to the quantities under consideration, not the total amount of substance. However, it is important to note that there is a second condition for the “2% rule” to be applied, i.e. that the substance in question cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Question: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza. (Fonte MinAmb)


Question: How to treat the case of a substance which is classified for more than one hazard, and is present in quantities greater than 2% of one of its qualifying thresholds but less than 2% of the other? Clearly, the summation rule must be applied for the classification for which the quantity exceeds 2%, but should it also be applied in the case when the quantity is less than 2% (assuming the condition that the substance cannot act as an initiator of a major accident elsewhere is satisfied)?

Answer: According to note 3 to Annex I, this question only arises if the substance in question is in a location such that it cannot act as an initiator of a major accident elsewhere on the site. Provided that condition is satisfied, the answer to the question is “no”. The substance’s presence should only count towards the summation rule for the classification for which its quantity exceeds 2% of the qualifying quantity. Of course, if the establishment comes under the Directive, then, when the safety report is being drawn up, the true hazard presented by the substance must be evaluated.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)


Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?

Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?

Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:
(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e
(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e
(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.
Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:
(1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P. (Fonte MinAmb)


Question: When applying the summation rule, which thresholds should be taken for the Part 2 substances? Those for each of the substances involved, or that for the hazard category in Part 1? Also, when a Part 2 substance is being added to Part 1 substances, how should the summation be carried out?

Example: An establishment holds:

  • x kg. of chlorine, which is classified both Acute Toxic 2 inhalation
    and Aquatic Acute 1 and is an Annex I Part 2 named substance, with a lower threshold of 10 tonnes; and
  • y kg. of unnamed Acute Toxic 2 substances; and
  • z kg. of unnamed “Section E1” substances.

Which formula should be used for the lower-tier threshold:

  • x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
  • (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Answer: The thresholds to be used are those for the substance concerned, not for the category; and for categories in Section H and Section E it must be checked separately if the sum of fractions is equal or bigger than 1, in other words, formula (1). A similar calculation may of course have to be carried out for categories in Section P.

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme. (Fonte MinAmb)


Question: Should the three subcategories in section O be considered together for the application of the summation rule?

Answer: No. Substances with classifications falling under one of the three categories under O in Annex I Part 1 should be summed only among themselves.
Since the hazards of these three subcategories are fundamentally distinct, there is no reason to sum the Section O categories together.

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine. (Fonte MinAmb)


Question: To what category do polichlorodibenzofurans and polychlorodibenzodioxins belong for the purposes of the summation rule?

Answer: To Section H – in that the risks of exposure are linked to short- or long-term toxic effects.

NdR:

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti (Fonte MinAmb)


Question: How should contaminated soil be treated?

Answer: Note 5 to Annex I states that “in the case of dangerous substances which are not covered by Regulation (EC) No 1272/20085, including waste, (…) and which possess or are likely to possess (…) equivalent properties in terms of major-accident potential, these shall be provisionally assigned to the most analogous category or names dangerous substance falling within the scope of this Directive“. Therefore, where contaminated soil is stored or processed on a site, it should be treated on the basis of its properties as a mixture. However, contaminated soil which is in the ground does not bring an establishment under the Directive. If the classification cannot be carried out by this procedure (meaning the referenced Regulation in Note 5 to Annex I) other relevant sources of information may be used e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation.

See also: the question on waste in chapter 7.1.3

NdR:
l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.
Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici. (Fonte MinAmb)


Question: Is it acceptable to use the net explosive content (NEC) to determine whether the Seveso-III-Directive applies to pyrotechnic articles? If so, what tests and certifications are considered as acceptable proof of the net explosive content?

Background: Note 8 to Annex I provides that: “In the case of articles containing explosive or pyrotechnic substances or preparations, if the quantity of the substance or preparation contained is known, that quantity shall be considered for the purposes of this Directive. If the quantity is not known, then, for the purposes of this Directive, the whole article shall be treated as explosive.”

Answer: The net explosive content (NEC) should be used to calculate the thresholds for pyrotechnic articles and also in summing substances using the summation rule. The NEC has to be printed on the label of the pyrotechnic article according to Article 12(2) of Directive 2007/23/EC9 which has to be applied by the Member States by 4 July 2010 for consumer fireworks and by 4 July 2013 for professional fireworks and all other pyrotechnic articles. However, some existing national authorisations for pyrotechnic articles may remain valid until 2017 on the territory of certain Member States. If the NEC is not known and cannot be sought from the manufacturer or cannot be checked, then the gross weight would be used. The use of a net content of a preparation for calculation of a threshold within the Seveso-III-Directive uniquely applies to explosive and pyrotechnic articles.

Concluded at: CCA-24

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.

Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione. (Fonte MinAmb)


Question: Should the calculation of nitrogen content derived from ammoniumnitrate also include all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture even if the ammonium ions and nitrate ions come from salts other than ammonium nitrate?

Background: In note 14 ammonium nitrate fertilisers are defined as “straight ammonium nitrate-based fertilisers and ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers” based on “the nitrogen content as a result of ammonium nitrate”.

Answer: Yes. As established in UN ADR Special Provision 186, it is standard practice in determining the nitrogen content of ammonium nitrate fertilisers to count all nitrate ions for which a molecular equivalent of ammonium ions are present in the mixture. The chemical nature of the source of the ions for this calculation is not taken into consideration.

Concluded at: CCA-24

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