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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza su tutto il panorama industriale nazionale e comunitario. Informazioni, aggiornamenti, domande e risposte, approfondimenti sono però dispersi nel web e di non facile reperibilità.
Si intende con questo sito, specificatamente sviluppato, raccogliere tutte le informazioni pubblicate sull’argomento e darne una chiave di lettura unitaria e “ufficiale”. Sono inoltre consultabili approfondimenti, punti controversi, analisi di specifici settori, strumenti ed editoria.

UNI 11226-1:2017 e UNI 11226-2:2017, due nuove norme per gli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante

In data 16 febbraio 2017 sono state ratificate e inserite nel corpo normativo nazionale le seguenti norme tecniche:

  • UNI 11226-1 – Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Parte 1: Linee guida per l’effettuazione degli audit.
  • UNI 11226-2 – Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Parte 2: Figure professionali che effettuano I’audit di sicurezza – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

Non si tratta di una novità, ma dell’adeguamento della UNI/TS 11226:2007 – Procedure e requisiti per gli audit (che stabiliva i criteri fondamentali per eseguire un audit ed i criteri per verificare il sistema di gestione della sicurezza e la qualificazione degli auditor) a causa delle novità intervenute nel settore:

  • L’aggiornamento delle norme UNI 10616:2012 (Impianti a rischio di incidente rilevante, Sistemi di gestione della sicurezza, Requisiti essenziali) e UNI 10617:2012 (Linee guida per l’attuazione della UNI 10617)
  • L’aggiornamento della ISO 19011:2012 (modalità di conduzione degli audit di sistemi di gestione);
  • L’evoluzione della normativa di riferimento, cosiddetta Direttiva Seveso, che è stata aggiornata recependo la Dir. 2012/18/UE (Cosiddetta Seveso III) con il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105.

La UNI/TS 11226:2007 è stata pertanto revisionata e sdoppiata.

La UNI 11662-1:2017 comprende una check-list delle verifiche da effettuare molto più dettagliata rispetto alla versione del 2007 che si rifà ampiamente all’Allegato H del D.Lgs. 105/15, Lista di riscontro (3.a e 3.b) per le ispezioni del SGS-PIR. Si ricorda la cogenza del D.Lgs. 105/15 e quindi anche del suo Allegato H; sarà compito dei Gruppi di Lavoro incaricati dai CTR ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 105 verificarne l’attuazione attraverso le specifiche istruttorie.

La UNI 11662-1:2017 fornisce anche uno strumento di giudizio qualitativo del Sistema SGS-PIR. Si ricorda comunque che compito dell’ispezione ai sensi dell’art. 27 sarà quello di verificare la rispondenza a tutti punti dell’Allegato H.

Per quanto concerne la UNI 11226-2:2017, vengono ripresi ed ampliati i contenuti del paragrafo 7 della UNI/TS 11226:2007, in congruenza con la ISO 19011:2012 e con la ISO 17000. Le considerazioni  contenute sono utili, ma anche abbastanza ovvie, perché trattasi di una semplice elencazione delle competenze degli auditor già riportate dalla ISO 19011:2012 integrate con le competenze di un tecnico in materia di rischi rilevanti.

In sintesi le due norme sono utili linee guida che ribadiscono concetti già noti e scritti nella legge.

È utile fare un’ulteriore precisazione: le norme UNI 10617:2012 e UNI 10616:2012 non sono obbligatorie. In questo il D.Lgs. 105/15 è molto preciso.

L’obbligo di legge è il rispetto dell’art. 14 e dei contenuti dell’Allegato B. Ciò significa che è possibile utilizzare anche altri standard, come ad es. la OHSAS 18001:2007, esplicitamente indicata come alternativa (Allegato B punto 2.2.3) per  gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti.

Il grande vantaggio della OHSAS 18001:2007, ancora più nella imminente nuova veste delle ISO 45001 che la sostituirà tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, è la sua integrabilità in un sistema “High level” unificato delle norme (ad es. con ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015), cosa che la UNI 10617:2012 non prevede.

Per tutta questa serie di ragioni si ritiene che l’utilizzo delle UNI 11226-1:2017 e UNI 11226-2:2017 sia un’opportunità, ma non un vincolo.

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