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FAQ UNIONE EUROPEA

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]
Esclusioni

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]
Definizioni

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]
Domande generali sull’ambito di applicazione

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Esclusioni

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]
Sostanze pericolose

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]
Argomenti trasversali

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15

Generalità

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: : No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (Fonte MinAmb)


Question: : Can pentane be considered as petroleum product?

Answer: No. In general terms petroleum products listed in entry 34 of Annex I Part 2 are distillates of crude oil and consist of a mixture of hydrocarbons. Where individual dangerous substances were separated from crude oil, those would have to be considered in accordance with their specific hazards and the respective entries in Annex I Part 1 or part 2.

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb)


Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean that the substance should be regarded as being assimilated to the category “petroleum products”?

Answer: No. The substance must be classified on the basis of its intrinsic properties; its final use is not relevant.

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito 036-1/3/16-UE sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo (Fonte MinAmb)


Question: Which substances and mixtures qualify as ‘alternative fuels’ in point (e) of entry 34 in Part 2 of Annex 1 to the Seveso-III-Directive which says that alternative fuels need to serve the same purpose as petroleum products and have similar properties as regards to flammability and environmental hazards. What does that mean in practice?

Answer: To qualify as ‘alternative fuel’ a substance must be destined for use as fuel and show similar hazard properties like the petroleum products in (a)-(d) of entry 34. Substances that have a higher flammability or are more hazardous for the environment than the petroleum products in (a)-(d) cannot qualify as alternative fuel. Typically the petroleum products listed in entry 34 are classified as “flammable liquid” and/or as “hazardous to the environment chronic 2”. This also suggests that an alternative fuel must be liquid since gases and solids would have different properties as regards to flammability. The entry includes mixtures based on such alternative fuels with any of the petroleum products in (a)-(d), unless the mixture can still be considered to be a petroleum product.

Fuels that consist of substances named in part 2 of Annex I (e.g. methanol) and mixtures thereof (if remaining within the concentration limits set according to the properties of methanol under the CLP-Regulation5) cannot qualify as alternative fuel because where a substance can qualify for more than one specific named substance entry, the one with the lowest thresholds shall apply.

Although not excluding other non-petroleum fuels, the entry ‘alternative fuels’ was initially introduced to not discriminate fuels from sustainable and renewable sources compared to petroleum products.

Concluded at: SEG-4

See also: the question on bio-fuels containing ethanol in section 7.2.4

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.
Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.
Tuttavia poiché l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E. (Fonte MinAmb)


Question: How shall fuel additives which contain substantial amounts of solvent naphtha, diesel or similar substances be regarded?

Example: Usually such fuel additives are preparations of solvents with substances like ethylene-vinyl acetate copolymer or blends of solvents with various other hydrocarbon components classified Aquatic Chronic 2, with a proportion of normally more than 60 % of solvent. Shall the preparation be classified Aquatic Chronic 2 because of the solvent or diesel amount or can it be grouped into “petroleum products”?

Answer: Tables 4.1.1 and 4.1.2 of Annex I of the CLP-Regulation5 contain percentage thresholds for mixtures, which indicate if a mixture is “dangerous for the environment”. Table 4.1.2 indicates that if the mixture contains ≥ 2,5 % of (an)other Chronic 1 substance(s) the whole mixture is classified Chronic 2; the same applies if the Chronic 2 content is ≥ 25 %. In the case of a mixture as described in the question both fractions could be have a Chronic 2 (or even Chronic 1) phrase., so in principle the whole preparation would need this classification. But as the legislator’s intent was to create a special group of named substances being aware that this means an increased threshold it is justified to apply this reasoning also to the question of concern. If, therefore, a mixture as described would be classified by its content of a petroleum product, it shall be regarded as a petroleum product altogether (thus having no chronic 1phrase). Only if the qualifying fraction of the non-petroleum product exceeds 25 %, the whole mixture shall be grouped into category E.

Concluded at: CCA-15

NdR:
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Contesto: Le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al 5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:
(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.
(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.
Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi (Fonte MinAmb)


Question: How shall bio-fuel blends with more than 5 % ethanol be treated?

Background: Ethanol/petrol fuel blends (bio-fuels) with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes fall already under the general exemption for petroleum products and alternative fuels.

Answer: The question refers to two different groups of substances:

  • Mixtures/blends of petrol (or diesel or other petroleum products, where “petroleum” refers to a certain originating substance produced from crude oil) with a content of up to 5% of ethanol:

By setting high threshold levels for the named substance “petroleum products and alternative fuels”, the Seveso-III-Directive grants a general exemption because the technology and safety systems for petrol and petroleum products are very much standardised and the legislator intended to avoid that small petrol stations are covered by the Seveso-III-Directive. In line with Directive 2003/30/EC7 and Directive 98/70/EC8 a mixture or blend of petrol with a content of up to 5 % of ethanol, intended to be used for automotive purposes, falls under this exemption.

  • Mixtures/blends with more than 5% of ethanol, and especially those where the component in majority is ethanol (bio-fuels)

In general, blends and other mixtures have to be treated equally according to their properties. The Seveso-III-Directive, referring to the CLP-Regulation (EC) No 1272/20085, provides for appropriate procedures on how to determine flammability hazards and how to classify mixtures. However, blends of ethanol and petroleum products could be considered as alternative fuels if they fulfil the relevant criteria and would then also benefit from the general exemption.

Concluded at: CCA-19

See also: the question on alternative fuels in chapter 7.2.3

Presentazione/argomentazione della problematica: Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

  1. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
  2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per
    l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.

La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2

dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L’art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: “ …. una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella

parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; …”. Non viene dunque fornita, ai fini dell’applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello
stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell’allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Elemento qualificante richiesto Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati ad un uso come combustibile Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E’ un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34. Come detto gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli Lubrificanti da cui provengono
Essere allo stato liquido Gli oli usati sono allo stato liquido
Essere un “liquido infiammabile” e/o “pericoloso per l’ambiente cronico di categoria 2” Gli oli usati sono “liquidi infiammabili” e/o “pericolosi per l’ambiente cronico di categoria 2”..
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1 Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze comprese nella parte 2 dell’Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili Questa voce sembra essere scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue: – la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata; – le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: – l’assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l’utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale; – gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità; – la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all’elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1. che siano allo stato liquido; 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1; 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. che l’assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

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