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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.
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FAQ UNIONE EUROPEA

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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]
Esclusioni

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]
Definizioni

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]
Domande generali sull’ambito di applicazione

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Esclusioni

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]
Sostanze pericolose

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]
Generalità

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]
Argomenti trasversali

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15

Generalità

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a), would 10% be considered a “significant increase” in the quantity of dangerous substance, requiring notification?

Answer: This will depend on the particular circumstances. 10% may well be a reasonable figure for many cases. However, where there is already a very large quantity of dangerous substances present, 10% could potentially exceed ‘5% of the qualifying quantity laid down in column 3 of Annex I’ which is one of the criteria for notification of a major accident. At least in these cases, less than 10% may be considered ‘significant’.

NdR: l’art. 7(4)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’art. 13 comma 7 lettera a) D.Lgs. 105/15

Answer: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide. (Fonte MinAmb)


Question: Under Article 7(4)(a) what is a “change in the nature” of a substance, requiring notification? Another substance or a substance having another classification?

Answer: Clearly a substance with another classification would be a change.
However, a change from one substance to another which has similar physical and chemical properties, and has the same classification, might in some circumstances not require a new notification when the information provided under Article 7(1)(d) (i.e. “sufficient to identify the … category of substances involved”) remains valid.

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Risposta Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Risposta Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Risposta No, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Risposta: L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all’allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

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