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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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FAQ ISPRA

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Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Risposta: L’inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA.
Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell’abrogato D.lgs 334/99 – generalmente già trasmesse via PEC – il gestore, ai sensi del D. Lgs 105/2015, è tenuto ad inviare il modulo di allegato 5 – una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa

e la documentazione allegata attraverso l’invio di un’unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) ed alle PEC degli altri destinatari:

Comitato Tecnico Regionale;
Regione o organo regionale da essa delegata;
Prefettura;
Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Risposta: Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.

Risposta: Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.

L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Risposta: L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;

– Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.

Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

– Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.

Risposta: L’ISPRA provvede a fornire in questo documento delle risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D. Lgs 105/2015 pervenuti all’Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l’ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all’applicazione del D. Lgs 105/2015. L’ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

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