Il Decreto del 30/03/2015 contiene le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Il Decreto, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.84 del 11-4-2015, entrerà in vigore il 26 aprile 2015.
La Direttiva UE 2011/92 in materia di valutazione di impatto ambientale, recepita in Italia con la Legge n. 116/2014, prevedeva che i singoli stati membri definissero dei criteri “locali” più restrittivi sulla verifica di assoggettabilità ed il Decreto del 30 marzo 2015 ne contiene le linee guida applicative.
Le linee guida allegate al decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data della sua entrata in vigore.
L’Allegato del Decreto si articola si articola nei seguenti punti:
1. Finalità e ambito di applicazione
Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell’allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la cui applicazione comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV.
Lo scopo è la conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
2. Riferimenti normativi
Lo “screening” è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull’ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.
3. Indirizzi metodologici generali
Nella normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle soglie dei progetti dell’allegato IV è stato effettuato, in relazione alla specifica tipologia progettuale, sulla base di alcuni dei criteri dell’allegato III della direttiva VIA e dell’allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentati da:
3.1 – Caratteristiche dei progetti;
3.2 – Localizzazione dei progetti;
3.3 – Caratteristiche dell’impatto potenziale.
4. Criteri specifici
Vengono esplicitati i seguenti casi:
4.1 – Cumulo con altri progetti;
4.2 – Rischio di incidenti rilevanti;
4.3 – Localizzazione dei progetti;
Tra i criteri di “restrizione” definiti all’art.4 dell’Allegato, ci soffermiamo sul punto 4.2.
4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell’allegato I al decreto legislativo n. 334/1999 in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, l’impianto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999).
Considerata la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, inerenti stabilimenti di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, è prevista una riduzione del 50% delle soglie.
Se al primo capoverso il legislatore sembrerebbe riferirsi a tutti gli impianti classificati a rischio di incidente rilevante, nel secondo precisa invece che la riduzione del 50% delle soglie è specificamente riferita agli impianti in art.8 e la riduzione riguarda le soglie dimensionali di Allegato IV parte seconda al TU Ambientale.
Nel settore industriale, a titolo esemplificativo, tra i progetti per i quali l’Allegato IV richiede la verifica di assoggettabilità vi sono:
Punto 8. Altri progetti
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m 3 ;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III).