Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Categorie Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE], Esclusioni, Esclusioni, UE 2016, UE 2016 Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE], Unione Europea
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