Risposta Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

Categorie Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE], Ispra, Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5, Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5
Ultimi articoli