Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Categorie Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE], Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE], Esclusioni, Esclusioni, Minambiente
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