Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all’art.10 del D.lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell’art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’art.18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo, dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole all’atto del ricevimento. Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell’art.17 emerge che l’avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità. In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l’istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l’esercizio dell’attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all’esercizio dell’attività. Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l’attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell’art.17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all’art. 2 e all’art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un crono–programma per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell’esperienza documentata maturata: nei controlli e nella vigilanza, ad esito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistica- Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015 urbanistica- territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al para.2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018, possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti il CTR stila un crono–programma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l’avvio senza indugio dei previsti adempimenti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull’esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistica-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all’informazione della popolazione. Le risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, nel caso, utilmente supportare le suddette attività di individuazione delle priorità.

Categorie Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE], Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE], Generalità, Generalità, Minambiente
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