Quesito 039 – 1/3/16 – UE – Quali sostanze e miscele si classificano come “combustibili alternativi” di cui al punto e) della voce 34 nella parte 2 dell’allegato I della direttiva Seveso III, nella quale si afferma che i combustibili alternativi devono essere utilizzati come i prodotti petroliferi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l’infiammabilità e i rischi ambientali? Cosa significa in pratica?

NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti...

Quesito 015 – 1/3/16 – UE – Se l’utilizzo finale di una sostanza è l’additivazione al carburante per autotrazione in piccole percentuali questo significa che la sostanza va considerata come assimilata alla categoria “prodotti petroliferi”?

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante. (Fonte MinAmb) Question: If the final use of a substance is to be added to automotive petrol in small percentages, does that mean...
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