In fase di completamento l’iter parlamentare di recepimento della Direttiva Seveso III.

Il recepimento della Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, previsto entro il 1 giugno 2015, in coincidenza con l’entrata a regime del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP), unica normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele, è stato redatto, ma non ha ancora completato l’iter parlamentare.

E’ possibile tuttavia prevedere i tempi massimi per la sua entrata in vigore e le attività in capo ai gestori degli stabilimenti interessati in attesa della pubblicazione dello stesso.

In base alle norme che regolano l’istituto di delega[1] , il termine per la sua attuazione è il 30 giugno 2015, data ultima entro cui può essere approvato il  testo di legge.

Considerando i tempi tecnici di 15 giorni dalla pubblicazione di una norma, risulta presumibile che l’entrata in vigore della Seveso III in Italia avvenga non oltre il 15/7/2015.

Ad oggi l’unico elemento certo è il testo dell’Allegato I che è riporta quello non modificato dello stesso Allegato del testo comunitario.

È quindi già possibile procedere con la verifica delle sostanze in uso al fine di calcolare la nuova classificazione ai fini Seveso III e confrontarla con la precedente classificazione ai sensi della Seveso II (dal confronto delle due classificazioni scaturisce l’inquadramento dello stabilimento in nuovo/preesistente/altro e la conseguente tempistica per gli adempimenti connessi.

Questa attività di verifica è necessaria, presenta alcune criticità ed è opportuno sia condotta tempestivamente. Si evidenzia a tal proposito che:

  • L’individuazione delle soglie è più complessa rispetto alla norma precedente.
  • Non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R).
  • La frase H330, ad es., corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2.
  • Occorre confrontare le classificazioni secondo la Seveso2 e la Seveso3
  • La somma pesata delle sostanze va riferita a parte 1 e parte 2 All.1
  • Per le sostanze cancerogene nominali di cui alla voce 33 occorre verificare la classificazione in funzione della concentrazione
  • Gas e liquidi infiammabili  cat. 1 e 2 sono sia in parte 1 che in parte 2
  • Occorre rivedere l’organizzazione delle informazioni per prodotti petroliferi e combustibili alternativi, liquidi infiammabili, aerosol infiammabili e sostanze reattive

Ricordiamo che è disponibile il software Seveso 3, che semplifica l’interpretazione della norma, fornisce gli elementi per verificarne l’applicabilità, risolve i casi interpretativi più complessi e classifica lo stabilimento secondo la Direttiva Seveso.


[1] Come precisato nel Dossier di documentazione del Servizio Studi del Senato (Dossier – n. 206 – Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, A.G. 154), la delega per il recepimento dello schema di decreto, volta a recepire la direttiva è stata predisposta sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), che all’allegato B include appunto la citata direttiva.
L’art. 1 della L. 96/2013 dispone che il termine per l’esercizio della delega è individuato in base al disposto dell’art. 31, comma 1, della L. 234/2012. Tale disposizione, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, prevede, tra l’altro, che il Governo adotti i decreti delegati entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.
Poiché il termine di recepimento è stato fissato dall’art. 31 della direttiva 2012/18/UE alla data del 31 maggio 2015, la delega è scaduta il 31 marzo scorso. Considerato che proprio in tale data lo schema in esame è stato trasmesso alle Commissioni competenti  delle due Camere, il Governo può avvalersi, nell’esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall’art. 31, comma 3, della L. 234/2012. In base a tale norma, infatti, qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Ultimi articoli