In fase di completamento l’iter parlamentare di recepimento della Direttiva Seveso III.
Il recepimento della Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, previsto entro il 1 giugno 2015, in coincidenza con l’entrata a regime del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP), unica normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele, è stato redatto, ma non ha ancora completato l’iter parlamentare.
E’ possibile tuttavia prevedere i tempi massimi per la sua entrata in vigore e le attività in capo ai gestori degli stabilimenti interessati in attesa della pubblicazione dello stesso.
In base alle norme che regolano l’istituto di delega[1] , il termine per la sua attuazione è il 30 giugno 2015, data ultima entro cui può essere approvato il testo di legge.
Considerando i tempi tecnici di 15 giorni dalla pubblicazione di una norma, risulta presumibile che l’entrata in vigore della Seveso III in Italia avvenga non oltre il 15/7/2015.
Ad oggi l’unico elemento certo è il testo dell’Allegato I che è riporta quello non modificato dello stesso Allegato del testo comunitario.
È quindi già possibile procedere con la verifica delle sostanze in uso al fine di calcolare la nuova classificazione ai fini Seveso III e confrontarla con la precedente classificazione ai sensi della Seveso II (dal confronto delle due classificazioni scaturisce l’inquadramento dello stabilimento in nuovo/preesistente/altro e la conseguente tempistica per gli adempimenti connessi.
Questa attività di verifica è necessaria, presenta alcune criticità ed è opportuno sia condotta tempestivamente. Si evidenzia a tal proposito che:
- L’individuazione delle soglie è più complessa rispetto alla norma precedente.
- Non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R).
- La frase H330, ad es., corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2.
- Occorre confrontare le classificazioni secondo la Seveso2 e la Seveso3
- La somma pesata delle sostanze va riferita a parte 1 e parte 2 All.1
- Per le sostanze cancerogene nominali di cui alla voce 33 occorre verificare la classificazione in funzione della concentrazione
- Gas e liquidi infiammabili cat. 1 e 2 sono sia in parte 1 che in parte 2
- Occorre rivedere l’organizzazione delle informazioni per prodotti petroliferi e combustibili alternativi, liquidi infiammabili, aerosol infiammabili e sostanze reattive
Ricordiamo che è disponibile il software Seveso 3, che semplifica l’interpretazione della norma, fornisce gli elementi per verificarne l’applicabilità, risolve i casi interpretativi più complessi e classifica lo stabilimento secondo la Direttiva Seveso.