Le novità in sintesi del D.Lgs. 105/15 (Direttiva Seveso III).
E’ stato pubblicato in G.U. (Supplemento Ordinario n. 38 della G.U.R.I. n. 161 del 14 luglio 2015) il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”
(dal Comunicato sul sito del Governo)
Il D.Lgs. 105/15 entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, ovvero il 29 luglio 2015.
Nel testo definitivo è stata accolta buona parte delle richieste migliorative proposte dalle Commissioni 10 (Industria, commercio, turismo) e 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive) della Camera e da Confindustria in audizione.
Le principali modifiche introdotte rispetto alla bozza di recepimento sono:
- Si definisce “nuovo stabilimento” (art.3, Definizioni, comma e)) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data.
- Gli “stabilimenti preesistenti” devono inviare l’aggiornamento (Art. 15, Rapporto di Sicurezza, comma 6) entro il 1° giugno 2016, mentre gli “altri stabilimenti” – secondo la definizione dell’art. 3, quelli che hanno cambiato classificazione – entro due anni dall’entrata in vigore, cioè entro il 29 luglio 2017.
- Nell’Allegato 5 – Sezione B – Tabella 1.1. Occorre riportare l’elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche. Grazie a questa modifica non sarà più necessario elencare tutte le sostanze come richiesto nella Bozza.
- La Commissione (Allegato H, Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni, Appendice 2, Parte I, II fase) procede all’analisi dei punti della lista di riscontro di cui all’appendice 3 o parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell’ispezione di cui al punto 5.1. Di conseguenza è accettato il principio che le ispezioni possono non essere svolte sempre su tutti i punti della norma.
- L’Allegato L – Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore è modificato significativamente nei punti 5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D (vengono equiparati n.a.r. e SCIA) e 8. Disposizioni transitorie in cui si prevede una corsia privilegiata per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ove non presente.
Nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori approfondimenti sul nostro sito.
Ricordiamo inoltre che il nuovo software SEVESO 3 semplifica l’interpretazione della norma, fornisce gli elementi per verificarne l’applicabilità, risolve i casi interpretativi più complessi e classifica lo stabilimento secondo la Direttiva Seveso.
Nella release 2.7 del software disponibile alla fine del mese, saranno presenti nuove funzioni e report per la compilazione dell’Allegato 5 del D.Lgs. 105/15.