Pubblicato il DM 6 giugno 2016 n. 138.

Il decreto, pubblicato sulla GU del 22 luglio 2016, n. 170, regolamenta la disciplina delle forme di consultazione sui piani di emergenza interni PEI del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 – Direttiva Seveso III.

Il DM 138/16 abroga l’Allegato F del D.Lgs. 105/15 ed entra in vigore dal 6 agosto 2016.

L’art. 3 stabilisce che il gestore consulta il personale attraverso gli RLS, mettendo a disposizione degli stessi, almeno quindici giorni prima dell’incontro, le seguenti informazioni:

  1. elementi dell’analisi di rischio utilizzati per la predisposizione del PEI;
  2. la versione in bozza del PEI;
  3. le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell’emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
  4. ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e comunque, ogni documento rilevante.

Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentati incontrano gli RLS e il verbale, che ne diventa parte integrante, è depositato presso lo stabilimento ai disposizione degli Enti di controllo.

Gli RLS possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e registrazione.

 

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