Risposta L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.
Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

Categorie Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE], Ispra, Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5, Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5
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